|
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 Testo coordinato con le
modifiche introdotte dai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255, 8/5/1998 n.135,
13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51, 11/5/1999 n.135, 30/7/1999
n.281, 30/7/1999 n.282 e 28/12/2001 n.467. Le modifiche sono in
corsivo.
Capo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Finalità e
definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della
presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di
dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti,
organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento; b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per -dato
personale- qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale; d) per -titolare- la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità
del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza; e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali; f) per -interessato-
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali; g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione; i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile; l) per -blocco- la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; m) per
-Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art.
2 Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al
trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello
Stato.
1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque
automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell'Unione europea. (*)
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis
il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione
europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato. (*)
Art.
3 Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il
trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge,
sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso
le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché
l'articolo 18 (*).
Art. 4 Particolari trattamenti in ambito
pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo
8 della legge 1. aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1,
della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge; c) nell'ambito del servizio del casellario
giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base
alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del
Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e
36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma
1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5 Trattamento di
dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di
dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento
effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6 Trattamento di dati
detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente
legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in
ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
Capo
II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art.
7 Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è
tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con le
modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3(*).
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta,
a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la
ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla
durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli
elementi che devono essere indicati (*) e deve precedere l'effettuazione della
variazione.
Le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 5-bis,
5-ter, 5-quater e 5-quinquies, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata
in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma
3, in applicazione del comma 1 del presente articolo.
3. La notificazione
è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La
notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale
e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; b) le finalità e
modalità del trattamento; c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi
e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono; d) l'ambito di
comunicazione e di diffusione dei dati; e) i trasferimenti di dati previsti
verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale; f)
una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati; g)
l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di
dati, anche fuori del territorio nazionale; h) il nome, la denominazione o
la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel
soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13 (**); in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante; i) la
qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le
modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il
tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in
ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La
notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di
cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del
regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando il trattamento è
effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3
e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24; b)
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis
dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo
articolo; c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente
a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24. c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di
statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria
e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il
trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per
l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24; b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b); c) è
effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai
dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare
riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica
e all'organizzazione di appartenenza; d) riguarda rubriche telefoniche o
analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni
d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo
13, comma 1, lettera e); e) è finalizzato unicamente all'adempimento di
specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e
fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente
collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario
all'adempimento medesimo; f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma
5-bis, lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di
specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale; g) è
effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile
per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività
professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di interessati,
di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione
dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime; h) è
finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi
a ai regolamenti; i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria
gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o
per la formazione di cataloghi e bibliografie; l) è effettuato da
associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per
scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a
dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o
l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di
acquisizione del consenso, ove necessario; m) è effettuato dalle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei
limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle
prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23; n) è effettuato
temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto
del Codice di cui all'articolo 25; o) è effettuato, anche con mezzi
elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o
pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati
desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità; p) è
effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a
proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni
o ad appelli; q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini
di cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione
necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre
il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti. q-bis) è
compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione
statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.>/P>
5-quater. Il
titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui
ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le
finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazione
dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai
commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o
di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate; b) nel caso di cui
al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato; c) nei
casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le modalità
previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui
agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il
titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli
elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
Art.
8 Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il
responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi
alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo
III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I Raccolta e
requisiti dei dati
Art. 9 Modalità di raccolta e requisiti dei dati
personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti
e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di
ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i
dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche
oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
Art.
10 Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e)
i diritti di cui all'articolo 13; f) il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo
rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da
indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali
è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili
(**).
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14,
comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di
cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione
II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art.
11 Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o
di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente, e in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 10.
Art. 12 Casi di esclusione del consenso
1. Il
consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti
e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria; b) è necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di
misure precontrattuali adottate (*) su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; d) è
finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è
effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31; e) è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo
25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere; h) è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397 (*), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. h-bis) è necessario,
nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario
dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse dell'interessato (***).
Art. 13 Diritti
dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti
di dati che possono riguardarlo;
Le disposizioni di cui alla successiva
lettera b), sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in
applicazione del comma 1 dell'articolo 7.
b) di essere informato su
quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere,
a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di
cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere
chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al
comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
Art. 14 Limiti all'esercizio dei
diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d),
non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni; c) da Commissioni parlamentari di
inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un
soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e
valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità; e) ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il
quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o
per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h). e-bis) da
fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente
ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che
possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. (*)
2. Nei casi di cui al comma 1
il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione
III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno
Art. 15 Sicurezza dei dati
1.I dati
personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità
di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati
trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 16 Cessazione del
trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la
loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti; b)
ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati
in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è
punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17 Limiti
all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione
sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di
adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18 Danni cagionati per
effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione
IV Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19 Incaricati del
trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Art. 20 Requisiti per la comunicazione e la
diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono
ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato; a-bis) qualora
siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta di quest'ultimo; (*) b) se i dati provengono da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la
loro conoscibilità e pubblicità; c) in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; d)
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a
tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di
deontologia di cui all'articolo 25; e) se i dati sono relativi allo
svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale; f) qualora siano necessarie per
la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere; g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397 (*), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del
presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h)
limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei
gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n.
385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti; h-bis)
limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o
un legittimo interesse dell'interessato. (*)
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art.
21 Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì
vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare
la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi
della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei
dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di
ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici
di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Capo IV TRATTAMENTO DI DATI
PARTICOLARI
Art. 22 Dati sensibili
1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il
comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose
i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchè relativi ai soggetti che con
riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesine confessioni, che siano trattati dai relativi organi o
enti civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter. Il comma 1 non si
applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
(*)
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati
al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale
siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza
di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti
legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati
indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del
comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i
tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di
quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano
e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:(*)
a) qualora
il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità
religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o
l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
(****) b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere; (*) c) qualora
il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere
o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello
dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante
prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo
le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 43, comma 2. (*)
Art. 23 Dati inerenti alla
salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del
Garante.
1-bis. Con decreto del ministro della Sanità adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province
autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità
semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione del
consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e
di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio
sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi
soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative
effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina
generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di
trattamento; b) validità nei confronti di più titolari di trattamento, del
consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari
di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di
medicina generale, detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni
mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento; c) identificazione
dei casi di urgenza nei quali anche per effetto delle situazioni indicate nel
comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente
alla richiesta della prestazione; d) previsione di modalità di applicazione
del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai
medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti; e) previsione di
misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle
prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo
1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto
previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In
caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di
intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le
professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita
legalmente la podestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un
convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. è vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel
caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art. 24 Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo
686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e
d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 24-bis(***) Altri
dati particolari
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura
dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è
ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono
prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell'ambito
di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in
relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un
eventuale interpello del titolare.
Art. 25 Trattamento di dati
particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1. Le
disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del
Garante,nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il
trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in
particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico,ferma restando la possibiltà di trattare i dati relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi
comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure
ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e
diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro
sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2
non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso
è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un
diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare
il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel
codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i
dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice
può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo
10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono
all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti
effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero.
Art. 26 Dati concernenti persone giuridiche
1. Il
trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone
giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai
dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le
disposizioni dell'articolo 28.
Capo V TRATTAMENTI SOGGETTI
A REGIME SPECIALE
Art. 27 Trattamento da parte di soggetti
pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la
diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento,
o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la
comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della
presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse
solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di
organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 28 Trasferimento di dati
personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi
individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (*).
2. Il trasferimento
può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora
l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un
livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei
dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito
qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24, in forma scritta; b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di
misure precontrattuali adottate (*) su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato; c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato
ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno
dei dati ivi previsti; d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento; e) sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere; f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) sia autorizzato dal
Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate
anche con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con le
decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995
(*); g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati
personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
Le disposizioni di cui
al successivo comma 7, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in
applicazione del comma 1 dell'articolo 7.
7. La notificazione di cui al
comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è
annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1,
lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall'articolo 7.
Capo VI TUTELA
AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29 Tutela
1. I diritti di
cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere
proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già
adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del
termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al
Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla
richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del
ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel
procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le
necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al
titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo
richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in
parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni
del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è
impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6
è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale
periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2
e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione
del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il
ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle
inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo
9.
Capo VII GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art.
30 Istituzione del Garante
1. È istituito il Garante per la protezione
dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito
un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza
di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in
carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per
tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a
pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Art. 31 Compiti del garante
1. Il Garante ha il
compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute; b) controllare se i trattamenti
sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformità alla notificazione; c) segnalare ai relativi titolari o
responsabili le modificazioni necessarie o opportune (*) al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti; d) ricevere le segnalazioni
ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi
presentati ai sensi dell'articolo 29; e) adottare i provvedimenti previsti
dalla legge o dai regolamenti; f) vigilare sui casi di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento; g) denunciare i fatti configurabili come
reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni; h) promuovere nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto; i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme
che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15; l) vietare, in tutto o in parte,
il trattamento dei dati o disporne il blocco se il trattamento risulta illecito
o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie
di cui alla lettera c), oppure (*) quando, in considerazione della natura dei
dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati; m) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore; n)
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce; o) curare
l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e
verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente
legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di
un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese
con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato
su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma
1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello
svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte
alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del
giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si
applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32 Accertamenti e
controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne
ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di
dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla
richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I
soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui
agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite
di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo
che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui
al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della
specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale
specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne
la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art.
33 Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un
ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge, da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è
determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del
Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta
giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
1-bis. E'
istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio
regolamento il Garante definisce: a) l'ordinamento delle carriere e le
modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall'articolo 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le
modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di
entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico
del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e,
per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio
1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di
cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991,
n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla
data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la
differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento
maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può
avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari
alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di
ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo 41 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con
proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di
cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche
dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la
riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli
corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo,
l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti
unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai
sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di
garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli
relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del
Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della
presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione
dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel
medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma
6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di
cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra
le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di
cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque
essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate
ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica
o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due
volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante
può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla
presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad
operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante
addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
Capo VIII SANZIONI
Art. 34 (*) Omessa o
incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli
articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni (Ndr: euro 5.164,6) a a lire sessantamilioni (Ndr: euro 30.987,4) e con
la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione;
2. Alle violazioni dell'articolo 34,
comma 1, commesse prima dell'entrata in vigore del dlgs. 21/12/2001 n. , si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101
e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Art.
35 Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di (*) dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e
24-bis (*), ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2
deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36
(*) Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire
la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni (Ndr: euro 5.164,6) a lire
ottanta milioni (Ndr: euro 41.316,6).
2. All'autore del reato, all'atto
dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante,
è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di
particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque
non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del
termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il
reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.
Per i procedimenti
penali in corso per il reato di cui all'articolo 36, entro quaranta giorni
dall'entrata in vigore del dlgs. 28/12/2001 n. 467, l'autore del reato può fare
richiesta all'autorità giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata
all'articolo 36, comma 2. L'Autorità giudiziaria dispone la sospensione del
procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati
personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2.
Art.
37 Inosservanza dei provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo
22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l (*), è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 37-bis
(*) Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante
1.
Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 38 Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti
previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della
sentenza.
Art. 39 Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di
fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi
degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni (Ndr: euro
2.582,3) a lire trentamilioni (Ndr: euro 15.493,7) (*).
2. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tremilioni (Ndr: euro 1.549,4)
a lire diciottomilioni (Ndr: euro 9.296,2) o, nei casi di cui agli articoli 22,
24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da lire cinquemilioni (Ndr: euro 2.582,3) a lire trentamilioni
(Ndr: euro 15.493,7). La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa
risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La
violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila (Ndr:
euro 258,2) a lire tremilioni (Ndr: euro 1549,4) (*).
3. L'organo
competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente
capo (*) è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi,
nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo
di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio
dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e
32.
Capo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED
ABROGAZIONI
Art. 40 Comunicazioni al garante
1. Copia dei
provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura
della cancelleria, al Garante.
Art. 41 Disposizioni
transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli
articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il
cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge.
Le disposizioni del presente comma
restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003. (*)
2. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998 le notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo
1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè per quelli di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le
misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di
cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma
3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di
cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in
assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al
Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla
elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono
svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo
29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28,
comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge,
le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma
2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42 Modifiche a
disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121,
è sostituito dal seguente:
"Art. 10 -Controlli 1. Il controllo sul
Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità
del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in
forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione
in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per
la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. è istituita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata
"Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1
dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito
dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si
applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui
al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4.
Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388,
le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
Art. 43 Abrogazioni
1. Sono abrogate le
disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in
particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9
della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo
raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del
1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì
ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo
l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo
comma, lettera a), della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Capo
X COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44 Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e
1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a
lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 45 Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della
legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del
Garante.
|